L’albo dei giudici popolari è l’elenco delle persone qualificate a ricoprire le funzioni di Giudice Popolare presso la Corte d’Assise di primo e di secondo grado. L’iscrizione agli elenchi è gratuita (Legge 10/04/1951, n. 287, art. 9).
Una volta iscritti nell’albo si permane fino al compimento del 65° anno di età. L’iscrizione è cancellata d’ufficio per perdita dei requisiti previsti dalla legge. In ogni Comune deve essere predisposto un Albo di persone idonee a svolgere le funzioni di giudice popolare di Corte d’asside e di Corte d’Assise d’appello; ogni due anni l’Albo viene aggiornato sulla base degli elettori che abbiano presentato domanda o d’ufficio inserendo tutti gli iscritti alle liste elettorali che posseggano i requisiti previsti dalla legge.
I Cittadini iscritti all'albo dei Giudici Popolari possono richiederne la cancellazione solo per per motivi di salute, allegando alla richiesta idonea certificazione medica, o per altra giustificata e motivata causa.